(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 103
                        del 1 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 febbraio
1985, n. 6 e' sostituito dal seguente:
   "I  comuni  singoli  o  associati  devono  utilizzare totalmente i
finanziamenti assegnati entro tre anni dalla  data  di  comunicazione
del  provvedimento  di  assegnazione  dell'anticipazione  medesima  e
devono presentare, entro un anno dalla stessa data, la  richiesta  di
erogazione  delle  anticipazioni destinate all'eventuale acquisizione
dell'area o del fabbricato, nonche' alla liquidazione del primo stato
di avanzamento dei lavori".