(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 103 del 1 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 febbraio 1985, n. 6 e' sostituito dal seguente: "I comuni singoli o associati devono utilizzare totalmente i finanziamenti assegnati entro tre anni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione dell'anticipazione medesima e devono presentare, entro un anno dalla stessa data, la richiesta di erogazione delle anticipazioni destinate all'eventuale acquisizione dell'area o del fabbricato, nonche' alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori".